Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Statuto dell'A.Ba.Co.


Sed: Matera, piazza del Sedile n. 3

TITOLO I

Costituzione – Scopi – Sede

Art. 1

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: Associazione Basilicata Cori (A.BA.CO.) che unisce e coordina i cori operanti in Basilicata, apartitica, senza fini di lucro.

Art. 2

Scopi dell’associazione sono:

a) incrementare e coordinare l’educazione e l’animazione musicale nel contesto socio-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca, privilegiando i brani degli autori lucani;

b) indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e di qualificazione per coristi e direttori, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;

c) curare pubblicazioni, informazioni, edizioni video-discografiche specializzate, istituendo e realizzando biblioteche ed archivi di consultazione;

d) stabilire ed intrattenere relazioni continuative con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici scolastici, turistici ed Istituti editoriali operanti nel settore;

e) sviluppare rapporti e collaborazioni con altre Organizzazioni similari, italiane ed estere, favorendo scambi culturali tra le diverse realtà;

f) coordinare e promuovere iniziative a livello regionale nel campo della cultura e delle attività musicali con esperti e consulenti del settore messi a disposizione dall’A.BA.CO.;

g) assistere, ove richiesto, i singoli cori associati e quelli di nuova formazione che si assoceranno, al fine di garantire loro il supporto tecnico necessario al raggiungimento della piena autonomia.

Per ulteriori iniziative non espressamente previste, si rimandano al regolamento interno dell’associazione. Le attività dell’associazione saranno realizzate con l’impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di collaboratori esterni o di propri associati retribuiti.

Art. 3

L’Associazione ha sede in Matera alla Piazza del Sedile n°3.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi statutari l’Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in consulte provinciali, secondo gli stessi scopi dell’Art.2

TITOLO II

Organi dell'Associazione

Art. 5

Gli organi dell’Associazione sono:

1. L’ASSEMBLEA GENERALE;

2. IL PRESIDENTE;

3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

4. LA COMMISSIONE ARTISTICA;

5. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito e possono essere assunte soltanto dai membri dell’Associazione, fa eccezione la Commissione Artistica. Il loro mandato è triennale e posso essere rieletti.

L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L’Assemblea Generale, organo sovrano dell’Associazione, è composta da:

a) Il Presidente dell’Associazione;

b) I componenti il Consiglio Direttivo;

c) La Commissione artistica;

d) Il Rappresentante delegato di ciascun complesso associato, è ammessa una sola delega per Rappresentate.

Art. 7

L’Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione ogni anno, entro il mese di aprile, ed in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta per iscritto dal Consiglio Direttivo (almeno la metà più uno dei consiglieri) o dalla metà più uno dei complessi corali associati, con l’indicazione motivata dell’Ordine del giorno da trattare.

Art. 8

La convocazione avviene con preavviso di trenta giorni, per l’Assemblea Ordinaria, odi venti giorni, per l’Assemblea straordinaria, mediante invio a tutti gli aventi diritto, in base all’Art.6, dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e, in allegato, l’elenco dei complessi corali con diritto di voto.

Art. 9

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, ventiquattro ore la prima, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 10

Il Presidente dell’Assemblea Generale sia ordinaria sia straordinaria è nominato da tutti i partecipanti tra i rappresentati dei Cori iscritti.

Art. 11

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell’Associazione ed inviato in copia ai complessi corali associati.

POTERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE – VOTAZIONI

Art. 12

L’Assemblea generale:

a) Nomina il Presidente dell’Assemblea e, in caso di votazioni, tre scrutatori;

b) discute e ratifica le relazioni, morale e finanziaria, della gestione sociale, la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;

c) approva i bilanci consuntivi e preventivi;

d) propone ed approva eventuali modifiche di Statuto;

e) delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;

f) Elegge quattro componenti il Consiglio Direttivo, almeno due per ogni provincia, non appartenenti allo stesso Complesso corale;

g) Elegge tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno uno per provincia, non appartenenti allo stesso Complesso corale.

Art. 13

I Consiglieri Regionali non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati dei cori associati e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato e nella elezione del Consiglio Direttivo. La Commissione artistica non vota.

Art. 14

Per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d’età.

Art. 15

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra coloro che operano all’interno dell’A.BA.CO. Ha la Rappresentanza legale dell’Associazione e ne firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea Generale, adotta tutti i provvedimenti di carattere d’urgenza ritenuti necessari, purché non comportino una spesa superiore a € 258,23.

Art. 17

Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti di bilancio preventivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto:

a) Dal Presidente dell’Associazione e dai Consiglieri con diritto ad un voto ciascuno;

b) Dal Segretario, senza diritto di voto.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell’Associazione regolandone l’attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:

a) Surroga il Consigliere Regionale eventualmente eletto Presidente, per il periodo in cui questi resti in carica, con il candidato della stessa provincia, primo dei non eletti. Analogamente surroga l’eventuale Consigliere dimissionario.

b) Elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;

c) Determina l’ammontare delle quote associative;

d) Delibera sulle erogazioni dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;

e) Nomina il Segretario;

f) Nomina i Componenti della Commissione artistica;

g) Conferisce procure sia generali sia speciali;

h) Coordina i regolamenti dei Concorsi, delle Rassegne, dei Corsi didattici, dei Seminari di Studio, dei Convegni ed altre manifestazioni;

i) Rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea Generale.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione almeno tre volte all’anno, ecco è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri dello stesso Consiglio, con diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali.

Art. 21

Il Consigliere decade dal suo incarico in caso di mancata adesione all’A.BA.CO. da parte del proprio Coro o, in sede di assemblea, per mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali della sua provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti.

Art. 22

In caso di dimissioni contemporanee dei due Consiglieri rappresentanti la stessa provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti della stessa provincia. Nel caso in cui non vi fossero a disposizione due nomi, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario che entra a far parte del Consiglio, con diritto di voto doppio, fino alla successiva Assemblea Generale e conseguente votazione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo decade:

a) Per voto di sfiducia espresso dall’Assemblea Generale;

b) Per dimissione della maggioranza dei suoi componenti.

In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l’Assemblea Generale per la nuova elezione dell’intero Consiglio.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 24

Il Segretario Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i bilanci annuali, riferito all’anno solare, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Partecipa all’Assemblea Generale, senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato. Il Segretario regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo.

LA COMMISSIONE ARTISTICA

Art. 25

La Commissione artistica, composta da quattro componenti, è nominata dal Consiglio Direttivo, come disposto dall’Art.19, lettera f), dura in carica tre anni è può essere riconfermata in parte o in toto.

Art. 26

La carica di componente la Commissione artistica è incompatibile con altre, nell’ambito dell’Associazione.

Art. 27

La Commissione artistica ha compiti propositivi e consuntivi nei confronti del Consiglio Direttivo riguardo a:

a) Curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico - culturale dei complessi corali;

b) Verificare l’attuazione dei programmi nei corsi di orientamento musicale;

c) Elaborare, nell’ambito delle competenze, i regolamenti dei Concorsi, Rassegne, Convegni, Corsi didattici, Seminari di studio, Complessi partecipanti a Concerti e ad altre manifestazioni dell’Associazione;

d) Promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate;

e) Può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti, è eletto dall’Assemblea generale, come disposto dall’Art. 12 lettera g), dura in carica tre anni e può essere confermato in parte o in toto.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, avrà il compito di controllare e verificare il rendiconto di gestione, del quale esito, con le loro eventuali osservazioni, ne riferiranno, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo in sede di approvazione dei bilanci e, quindi, all’Assemblea Generale.

TITOLO III

Iscrizione all'Associazione

Art. 30

Possono associarsi all’A.BA.CO. i complessi corali della Basilicata, con o senza ausilio strumentale che accettino e condividano gli scopi della associazione medesima, così come illustrati nell’art.2.

Art. 31

L’Appartenenza all’Associazione, che comporta l’accettazione del presente Statuto, si ottiene inoltrando apposita domanda e non può essere temporanea.

Art. 32

I Complessi corali cesseranno d’appartenere all’Associazione:

a) Per dimissioni;

b) Per mancato pagamento della quota associativa;

c) Per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea, nell’ambito della quale esercitano il diritto di voto. Ciascun associato può ricevere una sola delega a rappresentare altro associato nell’Assemblea. Hanno diritto di partecipare a tutte le attività della associazione e ad essere eletti negli organi direttivi.

Gli associati devono corrispondere la quota associativa alla scadenza stabilita ed in contributi straordinari nella misura deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati devono partecipare alle attività promosse dall’associazione; devono partecipare all’Assemblea ed alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo, se rivestono la qualifica di Consigliere.

TITOLO IV

Entrate dell'Associazione

Art. 33

Le entrate del bilancio annuale dell’Associazione sono costituite da:

a) Quote e contributi degli associati;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 34

L’esercizio sociale dell’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre ai Revisori dei Conti, prima e successivamente all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

Scoglimento dell'Associazione

Art. 35

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, elegge uno o più liquidatori determinandone i poteri e le norme della liquidazione. Gli utili saranno devoluti ad altre Associazioni che abbiano gli stessi scopi.

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Questo sito utilizza cookies propri e di altri siti. Se vuoi saperne di più . Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso.